La separazione personale dei coniugi
La separazione personale, disciplinata dagli artt. 150 e ss. del codice civile, consiste nella legale sospensione di alcuni dei doveri reciproci derivanti dal matrimonio, nelle more di un’eventuale riconciliazione o di un definitivo scioglimento del vincolo matrimoniale (Divorzio).
Separazione consensuale
Parliamo di separazione consensuale quando questa avviene mediante l’accordo dei coniugi, i quali statuiscono su: eventuale assegno, affidamento dei figli minori, assegnazione della casa familiare. Tale accordo dovrà essere omologato dal Tribunale.
Separazione giudiziale
Nel caso in cui l’accordo mancasse sarà necessario ricorrere ad una separazione giudiziale, richiedibile anche da uno solo dei coniugi, qualora vi siano fatti che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza o tali da recare pregiudizio all’educazione della prole.
Il Divorzio
Il divorzio, introdotto nel nostro ordinamento dalla legge n. 898/1970, può essere pronunciato dal giudice se la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per una delle cause previste dall’art. 3 (condanne penali irrevocabili, separazione giudiziale passata in giudicato, mancata consumazione, rettificazione del sesso, ecc.).
Dal 28 febbraio 2023, si può proporre, con il medesimo atto e dinanzi allo stesso Giudice, domanda di separazione giudiziale e divorzio contenzioso. Ogni vicenda può presentare aspetti molto complessi: è sempre utile affidarsi ad avvocati esperti nel settore.
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