Revenge porn

In generale

Con la locuzione “revenge porn” si sintetizza il comportamento di quel soggetto che, dopo aver realizzato o sottratto immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati, li invia, consegna, cede, pubblica e diffonde senza il consenso delle persone rappresentate.

Disciplina

Tali comportamenti sono disciplinati dall’art. 612 ter c.p. (“Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti”), il quale prevede pene da uno a cinque anni di reclusione e multe da € 5.000 a € 15.000.

Circostanze aggravanti

  • Commesso dal coniuge, anche separato o divorziato.
  • Attraverso strumenti informatici o telematici.
  • In danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica.
  • In danno di una donna in stato di gravidanza.

Come tutelarsi?

  • Sporgere querela entro 6 mesi.
  • Proporre istanza all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali richiedendo la rimozione o deindicizzazione dei contenuti.
  • Attivare i rimedi civilistici per tutelare la propria immagine, sia in via inibitoria che risarcitoria.

Lo Studio Legale dell’Avvocato Giuseppe Antonio Brundu assiste quotidianamente sia le vittime che gli indagati dei reati di Revenge porn.


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