Tra i contratti diretti a dirimere le controversie troviamo la transazione, la cui definizione ci è consegnata dall’art. 1965 del codice civile.
La disciplina
“La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti.”
Art. 1965 c.c.
Si tratta di un contratto consensuale ed a prestazioni corrispettive, considerato che entrambe le parti rinunciano a parte delle proprie pretese.
I presupposti
- La lite (res litigiosa).
- Un rapporto giuridico con carattere di incertezza (res dubia).
- Le reciproche concessioni.
Finalità
La finalità di questa figura contrattuale è quella di evitare o porre fine ad un contenzioso, col vantaggio di evitare i costi e i tempi di un giudizio, senza dover ricorrere alla soluzione imposta da un terzo. Lo Studio Legale dell’avv. Giuseppe Antonio Brundu aiuta quotidianamente i suoi Clienti a risolvere controversie già iniziate o ad evitare l’insorgenza di nuove.
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