Nell’immaginario dei non addetti ai lavori capita spesso di fare una gran confusione tra i due istituti che erroneamente vengono identificati come un’unica figura. In verità ci troviamo davanti a due figure ben distinte che, seppure in alcuni casi possano convivere, assolvono finalità differenti.
Diritto di difesa
Il diritto di difesa è garantito dall’art. 24 della Costituzione, il quale al secondo comma recita: “la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento”. Nel processo penale è sempre necessaria, per l’indagato o imputato, la rappresentanza tecnica del difensore.
Difensore d’ufficio
Il difensore d’ufficio è un avvocato iscritto in apposito elenco che viene nominato dall’autorità giudiziaria qualora l’indagato o l’imputato non provveda a nominarne uno “di fiducia”. Il legale deve essere retribuito dal suo cliente, a meno che quest’ultimo non goda dei requisiti per il patrocinio a spese dello Stato.
Patrocinio a spese dello Stato
Disciplinato dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, questo istituto garantisce il diritto di difesa tecnica in giudizio a cittadini o stranieri non abbienti, ovvero con un reddito non superiore a € 12.838,01. Ricorrendo i requisiti, si potrà nominare un avvocato di propria fiducia, iscritto nei relativi elenchi, a spese dello Stato. Può essere richiesto nel processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario.
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