La disciplina
Quando sentiamo parlare di responsabilità medica, facciamo riferimento a quel tipo di responsabilità – la cui disciplina più recente ci è data dalla Legge Gelli–Bianco (L. n. 24/2017) – che scaturisce dai danni cagionati ai pazienti, in conseguenza di errori od omissioni da parte del personale sanitario.
L’errore medico
L’errore medico, di regola, può essere ricondotto in tre fasi:
- Diagnostica: non corretto inquadramento della patologia; sottovalutazione di una preoccupante sintomatologia; ritardo nella diagnosi.
- Prognostica: non corretta previsione dell’evolversi del quadro sanitario.
- Terapeutica: errata selezione del trattamento sanitario o incorretta esecuzione di quest’ultimo.
È sempre colpa del sanitario?
L’art. 590 sexies c.p. stabilisce che la punibilità è esclusa qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia e il sanitario si sia attenuto alle raccomandazioni delle linee guida. Non andrà invece esente da responsabilità in caso di negligenza o imprudenza.
Consulente tecnico di parte
Ai fini dell’accertamento del nesso di causalità tra condotta del sanitario e danno riportato dal paziente, appare sempre utile, se non necessario, l’ausilio di un consulente tecnico di parte.
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